PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Il recupero del dissesto idrogeologico e la valorizzazione del patrimonio ambientale storico e artistico dei territori dei comuni della costiera calabrese sono obiettivi di interesse nazionale.

Art. 2.
(Accordo di programma).

      1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove un accordo di programma con la regione Calabria, con le province, con i comuni e con gli enti pubblici economici interessati per la definizione di un progetto globale e di un piano pluriennale per il sostegno e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
      2. Il progetto globale e il piano pluriennale di sostegno definiti dall'accordo di programma di cui al comma 1 devono, tra l'altro, prevedere interventi programmatici, normativi e progettuali per il conseguimento delle seguenti finalità:

          a) preservazione delle condizioni socio-ambientali favorevoli ad uno sviluppo sostenibile degli insediamenti umani con riferimento alla tutela della salute mediante attivazione di presìdi sanitari;

          b) concessione di agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio, artistico e monumentale;

 

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          c) sviluppo e valorizzazione commerciale dei prodotti tipici e delle produzioni agricole tradizionali;

          d) promozione e valorizzazione commerciale delle attività turistiche, artigianali e dell'artigianato d'arte;

          e) difesa e miglioramento del patrimonio boschivo e della macchia mediterranea;

          f) interventi per contrastare l'erosione delle coste;

          g) realizzazione di opere per la difesa del suolo;

          h) realizzazione di interventi di recupero e di sviluppo della viabilità ordinaria ed alternativa alla strada statale 163.

      3. Con l'accordo di programma di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di coordinamento e di gestione degli interventi, ivi compresi quelli economici, finalizzati al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 e dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3.
(Disposizioni per i comuni).

      1. Ai fini della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti tra i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché della qualificazione dell'offerta turistica, i medesimi comuni possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della qualità della vita.
      2. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi con la partecipazione della regione Calabria, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti legittimati a intervenire nel progetto amministrativo,

 

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per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistici di cui al citato comma 1 del presente articolo con particolare riguardo:

          a) alla predisposizione di un memorandum di intesa tra i soggetti pubblici interessati;

          b) alla definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione dei percorsi storici e turistici;

          c) al recupero della sentieristica e della antica viabilità di collegamento tra i maggiori nuclei di interesse storico;

          d) alla ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

          e) all'elaborazione sistematica dei progetti esecutivi nell'ambito del programma pluriennale di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di 25.822.845 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.